MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Tabella dei Contenuti

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DI

STUDIO PERSONAL TRAINER SSD a RL.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’SSD STUDIO

PERSONAL TRAINER SSD a RL società sportiva a responsabilità limitata, come previsto dal

comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate

da ACSI / APS.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della SSD, indipendente

dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve

essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e

integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate

dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per

le Politiche di Safeguarding.

Obiettivo del modello

L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che

assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano

l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e

morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sulla

homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al

Safeguarding Office da ACSI caricando tali documenti nell’area riservata dell’associazione,

insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato

direttamente dalla ASD/SSD.

Diritti e doveri

A tutti i tesserati e tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

– a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito

associativo;

– alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di

discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di

genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di

nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

– a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato

sportivo.

Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all’attività sportiva, in

forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli

indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente

modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza2

di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati

dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato ACSI /APS.

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

– l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento,

la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità,

dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se

perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

– l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse,

soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di

procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che

danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un

tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata

oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito

rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque

vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

– la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura

sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o

comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente

esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero

telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche

con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

– l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza

contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato,

non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a attuare condotte sessuali

inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

– la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in

ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o

comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un

danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può

consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici

e/o psicologici del tesserato;

– l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo

ed emotivo;

– l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di

professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto

purché non si tratti di riti contrari al buon costume;3

– il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo

individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri

strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni

di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono

anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o

turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o

isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in

relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche

o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

– i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto

discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico,

prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o

orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di

persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e

blog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo

scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per

garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e

possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà

selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità

di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai

seminari informativi organizzati da ACSI /APS al quale SSD è affiliata.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti,

designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati

non colposi.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno della SSD svolge funzioni di vigilanza circa

l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali

segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche

funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell’SSD sulle questioni di

safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i

membri dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le

procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.4

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni

riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in

modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di

mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’associazione relative alla

protezione dei minori.

Uso degli spazi dell’Associazione

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione

durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete

ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere

predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente

agli atleti e alle atlete dell’ SSD di STUDIO PERSONAL TRAINER SSD a RL.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti

esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente

e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli 8 anni di età o con

disabilità motoria o intellettivo /relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso

sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di

manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure

di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei

confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere

presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Trasferte

La nostra società abitualmente non prevede trasferte ma se in futuro fossero previste che e con

pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con

atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri

accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. Durante le

trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati,

soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e

morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Inclusività

L’Associazione/Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e

società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni

personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica,

religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.5

La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o

società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o

intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società

sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione/Società loro coetanei.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di

altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile

contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla SSD tramite comunicazione a voce o via

posta elettronica al Sig. Fabio Zonta, all’indirizzo email zonta_fabio@libero.it La password di

accesso a tale indirizzo e-mail sarà in possesso esclusivamente del Responsabile il Sig. Fabio

Zonta.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al

Safeguarding Office ACSI per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie

all’indirizzo email safeguardingofficer@acsi.it

In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a

conoscenza alle forze dell’ordine.

L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di

vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

– presentato una denuncia o una segnalazione;

– manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

– assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

– reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

– intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

– mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne

costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle

molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

– violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne

costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle

molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da

compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione/Società in quanto preordinata in

modo univoco a commettere un reato;

– violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

– effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

– violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;6

– violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione

nei confronti dei destinatari del presente modello;

– atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

– mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico

intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione

commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate

tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del

comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché

dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del

pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o

attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel

determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver

caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del

Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente

modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e della

documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e

per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di

discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che

devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

– richiamo verbale per mancanze lievi;

– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

– risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della Società, radiazione dello

stesso. Ai fini del precedente punto:

  1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il

collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice

di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di

ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un

comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la

violazione non abbia rilevanza esterna;

  1. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti

recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo

verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di7

condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di

ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a

rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello,

qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

  1. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda

fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento

inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli

articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis,

609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che

abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198,

ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-

quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno

attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il

controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e

verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che

devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

– richiamo verbale per mancanze lievi;

– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

– rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione,

radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni

nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

Obblighi informativi e altre misure

L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro

abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso,

nonché sulla homepage del sito istituzionale (ove sia possibile e l’Affiliata abbia sito internet).

Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’società deve

darne comunicazione via posta elettronica o messaggio a tutti i tesserati, nonché collaboratori e

volontari. L’Società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del

nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché fornire i

moduli per formulare la segnalazione.

L’Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile

contro abusi, violenze e discriminazioni ed al Safeguarding Office da ACSI APS raggiungibile

all’indirizzo mail safeguardingofficer@acsi.it , La Società deve dare diffusione presso i propri8

tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso,

violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti,

obblighi e tutele.

La Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi

finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. La

Società deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano

la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle

specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e

discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la

responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di

safeguarding adottata da ACSI Nazionale.

 

Adottato a Bassano del Grappa il 30/08/2024

I commenti sono chiusi.

× Come posso aiutarti?